Nei precedenti articoli, abbiamo visto
come siano stati intentati vari procedimenti amministrativi per arrivare
ad autorizzare la costruzione di un’area industriale con valenza
logistica attaccata all’abitato di Braccagni.
Sebbene il Comune di Grosseto con
Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 2007 abbia dato avvio alla fase
di formazione del Regolamento Urbanistico, per il progetto Pilt viene
scelta la strada della Variante al vecchio Piano Regolatore.
Procedimento che, nonostante le osservazioni non favorevoli degli Enti
competenti, rimane aperto, tant’è che a novembre 2010 la IV Commissione
Consiliare lavora sulla Variante facendo sopralluogo a Braccagni e
chiamando in audizione i proponenti l’intervento Pilt. In seguito, a
gennaio 2011, due mesi prima dell’adozione del Regolamento Urbanistico,
la Pilt deposita un documento (Report) utile a far riprendere il
procedimento di Variante che, comunque, rimane fermo in quanto il Comune
ha recepito il progetto, tale e quale, all’interno del R.U..
Il primo atto, prima dell’adozione del
R.U., è l’avvio, con D.G.C. n 426 del 3/08/2010, del procedimento di
Valutazione Integrata (VI) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
del Regolamento Urbanistico e della Variante al Piano di Classificazione
Acustica Comunale, del quale viene dato avviso in data 9 agosto 2010,
dando la possibilità a chiunque, entro il termine di 30gg dalla
pubblicazione dello stesso, di richiedere al Sindaco l’inserimento agli
atti dei procedimenti di propri contributi e/o osservazioni.
Ecco che si presenta la prima vera
occasione, per il Comitato SOS Braccagni NET, di poter partecipare e
tentare di incidere sul procedimento con le proprie osservazioni. Le
osservazioni scritte dai componenti il Comitato vengono condivise e
firmate da un sostanzioso numero di cittadini e recapitate al Sindaco.
Proponiamo l’intero documento (OSSERVAZIONI) e di seguito le sole conclusioni:
CONCLUSIONI
L’intervento
proposto dalla Soc. PILT risulta in contrasto con quanto sopra esposto,
facente parte sia degli strumenti di pianificazione di cui si è dotato
Codesto Comune (ed ai quali si deve attenere), sia con i principi del
PTC sopra esposti, ai quali Codesto Comune si deve attenere nella
formazione degli strumenti di pianificazione.
Inoltre,
l’intervento, se perseguito con le caratteristiche della variante al PRG
di cui alla D.G.C. 359/2009 (previsione di un Polo logistico
intermodale nell’area a nord del centro abitato di Braccagni), connesso
al tessuto urbano della frazione, che si è nel tempo consolidato, con le
relative aree artigianali interconnesse e ben integrate, ormai, con
l’edilizia residenziale presente e la conseguente viabilità, potrebbe
determinare una alterazione degli assetti urbanistici ed insediativi
complessivi della frazione, snaturandone le caratteristiche e le
identità territoriali.
Pertanto, si
ritiene che le indicazioni formulate dal P.S. siano mantenute e
perseguite nella loro formulazione originaria, allontanando dal contesto
urbano il Polo logistico, viste anche le sue connotazioni strutturali,
impiantistiche e infrastrutturali di collegamento, di carattere
quantomeno sovracomunale; confermando e dando attuazione, nell’adozione
del Regolamento Urbanistico, alle attuali previsioni del Piano
Strutturale approvato.
Altro aspetto da
mettere in evidenza, e che da’ forza a quanto sopra esposto, è la
Sentenza del Consiglio di Stato n. 01952/2010 REG.DEC., sul ricorso
proposto dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., contro la Provincia di
Grosseto, per la riforma della sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE:
Sezione III, n. 06190/2003, concernente la soppressione dei passaggi a
livello in loc. Braccagni.
Nella sentenza si legge: “il
cavalcaferrovia, proprio per le sue dimensioni e le sue caratteristiche
di <sovrastruttura>, non presenta connotazioni idonee circa il
rispetto dei caratteri insediativi e rurali del contesto territoriale di
riferimento, ponendosi come elemento di criticità”.
Si afferma inoltre che “la
sua ubicazione in prossimità dell’ abitato dequalifica il contesto
insediativo generale, con particolari effetti negativi nei confronti
della popolazione insediata e da insediare (impatto visivo e percettivo,
deprezzamento fondiario e immobiliare)” Con riguardo al contesto
paesaggistico si sottolinea il “vulnus” … con connotazioni di territorio
rurale di pianura bonificata, uniforme e con configurazione di vasta
continuità, per il quale la crescita insediativa e infrastrutturale
secondo il P.T.C. non deve comprometterne i caratteri”, nonché alla
“visuale da e verso l’insediamento di Montepescali … quale centro
storico di sommità, con cinta muraria, in posizione dominate sulla piana
… visivamente interconnesso con l’ abitato di Braccagni”.
Se questo vale per un
modesto cavalcaferrovia che, oltretutto, rappresenta un intervento di
interesse pubblico, figuriamoci cosa può significare per un intervento
privato, delle dimensioni decisamente più impattanti, quale quello
richiesto dalla Soc. PILT.
Per quanto sopra
espresso si invita l’Amministrazione Comunale, anche in via di
AUTOTUTELA, a non prevedere nel Regolamento Urbanistico l’intervento
proposto dalla Soc. PILT ed a non adottare la Variante Urbanistica
richiesta dalla stessa Società, la cui fattibilità, peraltro, è da
valutare ai sensi dell’ex art. 39 della L.R. 5/95, rimasto in vigore ai
sensi dell’art. 200 della L.R. 1/2005.