La nuova normativa
consente alcune tipologie di intervento a condizione che siano
preventivamente realizzate le opere di messa in sicurezza idraulica e
sia dimostrato che non aumenta il rischio nelle aree circostanti.
Fra le opere consentite
troviamo:
- ampliamento di opere pubbliche;
- impianti e opere accessorie (compresa la modifica e l'ampliamento dell'esistente) per la depurazione degli scarichi idrici, per lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento e il recupero di rifiuti;
- impianti per la produzione di energia da FER;
- nuovi edifici rurali, ampliamento o modifica dell'esistente;
- addizioni volumetriche ad edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia;
- demolizione e ricostruzione di volumi esistenti;
- tutte le opere e gli interventi sottoposti a SCIA, compresi gli interventi specificamente disciplinati dal RU, da piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumentriche, tipologiche, formali e costruttive (caso piuttosto difficile ma non impossibile).
Le opere di messa in
sicurezza, comprensive di quelle necessarie per non aggravare la
pericolosità idraulica al contorno, sono definite in uno specifico
progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), oppure presentato e valutato nel procedimento di rilascio del
permesso a costruire. La realizzazione di tali opere costituisce
presupposto per la regolarità degli interventi.
Il progettista
assevera le opere, quindi è il diretto responsabile.
Il progetto delle opere
di messa in sicurezza idraulica deve essere depositato presso
l'Autorità di Bacino (struttura regionale competente), prima
di avviare i lavori per la realizzazione dell’intervento edilizio.
In seguito, il direttore dei lavori certifica la regolare
esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica e trasmette il
relativo atto al comune e alla struttura
regionale competente che opera controlli a campione nell'ordine del
20%.
La
mancata esecuzione delle opere di messa in sicurezza idraulica prima
dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento edilizio
comporta l’applicazione delle sanzioni previste per le opere
realizzate senza permesso a costruire o in assenza di SCIA.
La
mancata trasmissione del certificato di regolare esecuzione delle
opere di messa in sicurezza idraulica, da parte del direttore dei
lavori, comporta la sanzione di 258,00 Euro.
Sembra
che la norma consenta in primo luogo di superare problematiche
relative a progetti di opere pubbliche e di trattamento rifiuti (pare
che un inceneritore fosse bloccato dall'ex art. 142), interventi dove
è sicuramente più facile trovare soldi per finanziare le opere di
difesa idraulica e qui viene meno il proposito della legge
finanziaria, ossia il risparmio di denaro pubblico.
Vengono
concessi interventi in area agricola, sicuramente meglio di prima
quando tutto era vietato, ma quanto possono costare le opere di
difesa idraulica, di un vasto territorio, ad una piccola o media
azienda? Come potrà garantire la sicurezza del territorio intorno?
Credo che il piccolo agricoltore non farà nulla!
Invece,
cosa può fare un ipotetico speculatore? Progettata la sua opera
(inceneritore? Polo industriale?), si rivolge ad un anziano ingegnere
(almeno di 75 anni) e si fa progettare (lautamente pagato) le opere
di difesa idraulica che da computo metrico ammonteranno, per esempio,
a 20 milioni di Euro, dimostrando che non ci sono rischi per il
territorio intorno e quindi anche per la popolazione. Tanto sa già
che di tutto questo non sarà realizzato nulla, perchè depositerà
il progetto alla struttura regionale confidando di non cadere in quel
20% soggetto a controllo, intanto il Comune gli rilascia il permesso
a costruire perchè non è titolato al controllo del progetto
idraulico. A questo punto il direttore dei lavori non deposita il
certificato di regolare esecuzione delle opere di messa in sicurezza,
tanto se la cava con una multa di 258,00 €, così viene realizzata l'opera, quando chi di dovere si accorgerà che le opere di difesa
idraulica non sono state realizzate sarà troppo tardi e l'opera sarà
in piedi. Il Comune avvierà tutte le procedure per sanzionare chi ha costruito, ma intanto l'opera è lì e procurerà sicuramente guai
alla popolazione ed al territorio. Sicuramente arriverà in fondo al
procedimento, dopo decenni, cavandosela con una multa e avendo sanata
la sua opera, risparmiando così la quasi totalità di quei 20
milioni di Euro che avrebbe dovuto investire in difesa del territorio
e dei cittadini.
Tutto,
naturalmente, graverà sulle nostre tasche e sulla nostra salute,
alla faccia della bontà
dell’art. 142 della legge finanziaria regionale del 2011.
Abbiamo un po' romanzato ma non ci giurerei troppo, di sicuro è stato ... un buon lifting.
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